ART. 1
Denominazione
1. È costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e con
le modalità di cui al successivo art. 3 del D.Lgs. 29 ottobre
1999, n. 419, la Fondazione Centro italiano di studi sull'alto
medioevo, con sede in Spoleto. La Fondazione è costituita
per proseguire negli scopi statutarî del Centro di studi sull'alto
medioevo fondato da Giuseppe Ermini nel 1952 e istituito
con legge n. 1232 del 20 dicembre 1957.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato
ai sensi dell'art. 14 della legge del 15 marzo 1997, n. 59
e del D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361.
3. La Fondazione subentra, in tutti i rapporti attivi e
passivi, al Centro di studi sull'alto medioevo, ente di diritto
pubblico.
ART. 2
Scopi
1.La Fondazione ha per scopo:
a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sul
medioevo, in particolare sull'alto medioevo;
b) di promuovere e/o indire congressi nazionali ed internazionali
di studio di carattere scientifico in luoghi particolarmente
adatti per richiami storici e artistici;
c) di organizzare in Spoleto annualmente settimane di
studio, corsi internazionali di studio con lezioni e discussioni
su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire
una proficua rassegna sui vari aspetti della civiltà dell'alto
medioevo;
d) di promuovere attività di ricerca e di alta formazione
per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica, di altre amministrazioni statali, di Università
e loro consorzi e di altri organismi pubblici e privati.
2. Adotta proprî regolamenti riguardanti l'organizzazione,
il funzionamento degli organi e delle strutture.
ART. 3
Patrimonio e risorse finanziarie
1.Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni
mobili e immobili del Centro studi sull'alto medioevo e da altri
beni acquisiti per effetto di eventuali donazioni e/o lasciti
di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. I beni provenienti
dal Centro studi sull'alto medioevo sono vincolati al
perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e
sono assoggettati alle limitazioni di cui all'art. 3, comma 7,
del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
2.Le risorse finanziarie della Fondazione sono costituite
da:
a) rendite del proprio patrimonio;
b) contributi eventualmente corrisposti dallo Stato ai
sensi dell'art. 3, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
419 e da altri soggetti pubblici o privati;
c) corrispettivi derivanti da prestazione di servizi e da
vendita di pubblicazioni;
d) eventuali entrate diverse.
ART. 4
Organi
Sono organi della Fondazione:
- Il Presidente;
- il Consiglio Scientifico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.
ART. 5
Il Presidente
1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli
aventi diritto, con votazione a scrutinio segreto, dal Consiglio
di Amministrazione tra i suoi componenti, di cui alla
lettera a), comma 1 del successivo art. 8.
2. Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio Scientifico ed il Consiglio
di Amministrazione;
- presiede ai corsi di studio ed ai congressi e sovraintende
alle pubblicazioni della Fondazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione il documento
previsionale annuale e il conto consuntivo;
- conferisce incarichi libero-professionali e di consulenza
ad esperti esterni per esigenze speciali e particolari e ne riferisce
al Consiglio di Amministrazione;
- adotta provvedimenti di assoluta urgenza di competenza
del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica
alla prima riunione utile di tale organo ed esercita per delega
i poteri del Consiglio Scientifico;
- stipula, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
i contratti di lavoro del personale. 3. Può altresì esercitare ulteriori compiti delegatigli dal
Consiglio Scientifico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito
delle loro rispettive competenze.
4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere
rieletto.
5. Il Presidente è sostituito da un Vicepresidente in caso
di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente è eletto a
maggioranza assoluta degli aventi diritto, con votazione a
scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione tra i
suoi componenti, di cui alla lettera a), comma 1 del successivo
art. 8.
6. Il Presidente può delegare, anche in via continuativa
e/o per categoria di atti, la rappresentanza della Fondazione
al Vicepresidente.
ART. 6
Il Consiglio Scientifico
1.Il Consiglio Scientifico è organo di indirizzo e monitoraggio
delle attività scientifiche della Fondazione. In quanto
tale formula proposte operative nelle materie oggetto di attività
scientifica della Fondazione.
2. Il Consiglio Scientifico è composto da quindici studiosi
di provata competenza nelle materie oggetto dell'attività della
Fondazione.
3. Il Consiglio Scientifico è convocato e presieduto dal
Presidente.
4. Il Consiglio viene reintegrato dei membri che vengano
a cessare per qualsiasi causa attraverso cooptazione da parte
degli altri suoi componenti.
5. I membri decadono dalla carica in caso di mancata
partecipazione ad almeno quattro sedute consecutive, ovvero
ad almeno sei sedute nell'arco di un quadriennio.
6. Il Consiglio Scientifico ha inoltre le seguenti funzioni:
a) deliberare sulla programmazione delle attività scientifiche
della Fondazione;
b) esercitare attività di consulenza scientifica su progetti
e programmi relativi agli incontri di studio, alla ricerca e alla
editoria;
c) eleggere per cooptazione, a maggioranza dei presenti,
nuovi membri in luogo dei componenti venuti a cessare;
d) designare tra i suoi componenti cinque membri del
Consiglio di Amministrazione;
e) nominare al di fuori dei propri componenti uno studioso
qualificato che coordinerà l'operato scientifico del Consiglio.
ART. 7
Il funzionamento del Consiglio Scientifico
1. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente almeno
due volte l'anno e qualora ne facciano richiesta almeno
cinque dei suoi componenti.
2.Le funzioni di segretario del Consiglio Scientifico sono
svolte dal coordinatore scientifico o dal funzionario di grado
4
più elevato, il quale è responsabile del processo verbale delle
adunanze.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti
e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 8
Il Consiglio di Amministrazione
1.La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da sette membri, e segnatamente da:
a) cinque membri designati dal Consiglio Scientifico nel
suo seno;
b) un esperto in materie giuridico-amministrative ed un
esperto in materie fiscali e tributarie, entrambi designati dal
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni;
i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto
dal Presidente.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti del Consiglio.
5. Le deliberazioni, come pure le delibere di approvazione
dei regolamenti, sono adottate a maggioranza degli aventi
diritto e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione
sono svolte dal funzionario di grado più elevato, il quale
è responsabile del processo verbale delle adunanze.
7. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre le seguenti
funzioni:
a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente
della Fondazione scegliendoli tra i membri di cui
al comma 1, lettera
a);
b) nominare il Collegio dei Revisori dei conti;
c) deliberare, a maggioranza qualificata, le modifiche allo
Statuto d'intesa con il Consiglio Scientifico;
d) deliberare i regolamenti, nonché il recepimento dei
contratti collettivi di lavoro;
e) deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
f) deliberare in materia di patrimonio e personale della
Fondazione;
g) deliberare i criteri generali di organizzazione ai quali
deve uniformarsi l'amministrazione della Fondazione.
ART. 9
Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1.Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
almeno due volte l'anno e qualora ne facciano richiesta
almeno quattro dei suoi componenti.
2. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione
sono svolte dal funzionario di grado più elevato, il quale
è responsabile del processo verbale delle adunanze.
ART. 10
Collegio dei Revisori
1.Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi
ed uno supplente nominati dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione. Dei tre membri effettivi uno è previamente
designato dal Ministero per l'Università e la Ricerca
Scientifica e Tecnologica ai sensi dell'art. 3, comma 4 del
D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 419, e gli altri due dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione.
2. I membri effettivi e supplenti devono essere iscritti all'albo
dei revisori contabili, a norma del D.Lgs. 27 gennaio
1992, n. 88.
3. Il Collegio all'atto del suo insediamento elegge nel suo
seno il Presidente.
4. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo-
contabile sulla gestione della Fondazione.
5. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i relativi
componenti possono essere confermati.
6. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti
di ispezione. Tale attività può essere svolta anche da un singolo
componente il quale riferisce poi al Collegio che fa proprî
gli eventuali atti esito dell'ispezione stessa.
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Per quanto non previsto dal presente statuto al Collegio
si applicano gli artt. 2397 e seguenti del codice civile in
quanto compatibili.
ART. 11
Indennità
1.Per assolvere agli incarichi disposti dalla Fondazione,
al Presidente potrà essere concessa un'indennità.
2. Ai componenti il Consiglio Scientifico e il Consiglio di
Amministrazione potranno essere concessi gettoni di presenza.
3. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta una indennità
determinata tenuto conto delle tariffe dei dottori
commercialisti ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Al coordinatore scientifico spetterà il rimborso delle spese
di viaggio; inoltre gli potrà essere concessa una indennità.
ART. 12
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'approvazione del bilancio di previsione deve essere
deliberata entro il mese di novembre dell'anno precedente.
L'approvazione del consuntivo deve avvenire entro il 30
aprile dell'anno successivo.
3. Copie del bilancio di previsione e del consuntivo corredate
dalla relazione del Collegio dei Revisori sono trasmesse al
Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica
entro quindici giorni dalla loro rispettiva deliberazione.
ART. 13
Personale
1.Il rapporto di lavoro del personale della Fondazione è
disciplinato dal codice civile, libro V, dalle leggi che regolano
il rapporto di lavoro nell'impresa e dal contratto individuale
e collettivo.
ART. 14
Vigilanza
1.La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero
per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi
e con i poteri stabiliti dal D.Lgs. n. 419/99.
ART. 15
Norme transitorie
1.Il funzionamento degli organi del Centro studi sull'alto
medioevo è prorogato sino alla nomina dei nuovi organi della
Fondazione.
2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e comunque
per un periodo non superiore a tre anni, il Consiglio
Scientifico della Fondazione sarà composto dagli attuali ventuno
membri del Consiglio direttivo del Centro studi sull'alto
medioevo.
3. Visto l'art. 6, comma 1 del presente statuto i primi sei
membri del Consiglio Scientifico che decadranno non saranno
reintegrati.
4. I regolamenti e le delibere di carattere generale del
Centro studi sull'alto medioevo restano in vigore per le parti
in cui non sono incompatibili con il presente Statuto o con le
normative vigenti.
ART. 16
Rinvio
1.Per quanto altro non previsto dal presente Statuto si
fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
419/99 e nel codice civile, nonché alle altre disposizioni vigenti
in quanto applicabili. |